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La piena validità del documento informatico firmato elettronicamente

by Stefano Zanoli 6. July 2010 01:31

Leggo in questi giorni tra le pagine de’ Il Sole 24 Ore una disquisizione circa la validità del documento informatico e di questo firmato elettronicamente. C’è tanta confusione in merito ma la questione è più semplice di quanto sembra. La legge 59/97, art. 15, comma 2, dice che i documenti formati, stipulati, archiviati e trasmessi con strumenti informatici e telematici hanno rilevanza e validità tutti gli effetti di legge, sia nei rapporti tra privati, che nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e tra Pubbliche Amministrazioni.

Questa legge trova tra le sue più recenti attuazioni quella relativa all’“Atto notarile informatico”, che potrà sostituire in tutto e per tutto, l’atto notarile cartaceo. Insomma, quello che non si può mettere in discussione è la validità del documento informatico, come invece Andrea Monti aveva fatto nell’articolo del 30 giugno scorso e come invece ha asserito, sottolineando l’errore, Vittorio Pezzuto, Portavoce del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione: “Quanto alla mancata adozione della firma digitale nel sistema di trasmissione telematica, questa non è affatto in contrasto con il Codice dell’Amministrazione Digitale”.

Ciò che il documento informatico non firmato elettronicamente o digitalmente non ha, è il valore probatorio, che viene deciso caso per caso dal giudice. Nel caso degli atti notarili, infatti, il notaio dovrà essere munito di firma digitale, ossia di quella particolare firma elettronica basata sul sistema di chiavi crittografiche che offre maggiori garanzie e sicurezze. Relativamente all’articolo sui certificati medici digitali, la funzione di firma digitale viene esplicata da un apposito codice identificativo e da un pincode, che consentono l’invio sicuro del certificato di malattia da parte del medico: il Codice dell’Amministrazione Digitale lo permette e dà piena validità al documento inviato.

Lo stesso discorso vale per i documenti firmati elettronicamente, come ad esempio i contratti firmati con firma autografa tramite il nostro Kartha SignDoc: il documento ha piena validità legale e, come spiega l’avvocato Giusella Finocchiaro, Professore Ordinario di Diritto di Internet e di Diritto Privato all’Università di Bologna: “In un processo, la valutazione dell’efficacia probatoria della firma elettronica e della sua idoneità ad integrare il requisito della forma scritta è affidata al giudice: sta a lui stabilirne la validità secondo criteri quali la sicurezza, la qualità, l’immodificabilità e l’integrità del documento firmato”.

 

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